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Detrazione IVA e deducibilità dei costi auto 2017 - 2018



19 Mar 2018

Detraibilità Iva per le auto e deducibilità dei costi degli automezzi. Un riepilogo delle regole per il 2017 e il 2018 per auto, moto e veicoli.

La detrazione dell'IVA e la deducibilità dei costi delle auto sono un tema in grado di influenzare notevolmente la scelta dell'acquirente. Posso detrarre l'IVA pagata come azienda? e se sono un professionista? Come mi devo comportare con i costi di mantenimento dell'auto? E il super ammortamento previsto per il 2018 come incide? Quali sono le novità per il 2018? In questo approfondimento le risposte a queste domande.

Detrazione dell'Iva per le automobili 2018: regole generali

La norma che stabilisce la detraibilità dell’IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e sulle relative spese, è l’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/72 (testo unico IVA).

Il testo in vigore nel 2018 prevede che la limitazione della detrazione iva al 40% riguardi «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione.

Quindi in generale è possibile detrarre il 40% dell'IVA sostenuta congiuntamente all'acquisto dell'automobile. Questo limite vige in quanto c'è la presunzione che l'autovettura risponda ad un utilizzo promiscuo più che esclusivo, infatti molto spesso l'auto viene impiegata sia ai fini esclusivamente aziendali, che ai fini personali.

Attenzione: la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, il quale ha la possibilità di computare integralmente in detrazione l’imposta, fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale.

Anche l'Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai veicoli, custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.

La percentuale di detraibilità è forfetaria, ovvero non è consentito dimostrare una quota di utilizzo effettivo maggiore al fine di godere di una percentuale superiore, inoltre segnaliamo che la facoltà dell'Italia di applicare questo regime di detraibilità forfetaria dell'IVA (40%) all'acquisto dei veicoli sopra indicati e dei servizi ad essi connessi, è stata concessa fino al 31 dicembre 2019 dall'Unione Europea, con decisione dell'Unione Europea (Decisione di esecuzione (UE) 2016/1982 del Consiglio, dell'8 novembre 2016).

Detrazione IVA su auto e spese connesse 2018

E’ sparitama solo ai fini Iva, la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri, ed è stato superato anche il riferimento alla classificazione del Codice della strada.

La detraibilità dell’Iva è la seguente:

  1. Detrazione 100% dell’Iva:
    veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non puo’ svolgere l’attivita’ (es.: taxisti, noleggiatori auto,), ecc;
     
  2. Detrazione limitata (40%) dell’Iva: 
    veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente.
    Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non c’era dubbio sulla detraibilità 100% dell’Iva, oggi sono catalogati in questa categoria e per essi la detraibilità 100% dell’Iva è subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa;
     
  3. Indetraibilità totale (oggettiva) dell’Iva:
    riguarda solo le moto > 350 cc. (è possibile usufruire della detrazione, solo per le imprese nel caso in cui sia oggetto dell'attività).

Deducibilità dei costi auto: le novità per il 2018

Le regole di deducibilità dei costi auto per imprese e professionisti, variano in funzione sia del tipo di veicolo che del suo utilizzo per l'esercizio dell'attività (art. 164 TUIR).

Ricordiamo che la Legge di stabilità 2017 (Legge 232/2016) ha modificato i limiti di deducibilità previsti all'art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR, dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine, con l'intento di estendere anche al noleggio il trattamento di favore di cui già beneficiano questi contribuenti per l'acquisto delle auto. In particolare mentre prima della modifica, il limite di rilevanza fiscale per:

  • l’acquisto/leasing di autovetture era pari a € 18.075,99 per le imprese / lavoratori autonomi e € 25.822,84 per gli agenti di commercio;
  • il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a € 3.615,20 sia per le imprese  / lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio;

a partire dal 2017, il limite di rilevanza fiscale del noleggio a lungo termine a favore degli agenti di commercio passa da € 3.615,20 a € 5.164,57.

In concreto, come evidenziato nella Relazione illustrativa alla legge di bilancio, la disposizione vigente stabilisce che gli agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre dal proprio reddito il costo di acquisizione di autovetture e autocaravan fino a un limite massimo di 25.822,84 euro, soglia del 43% più alta di quella (18.075,99 euro) riconosciuta a coloro che utilizzano la medesima tipologia di bene nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Applicando la stessa percentuale di beneficio, con la modifica in esame, viene innalzato di 1.549,37 euro il limite di deducibilità dei costi di locazione e di noleggio per autovetture e autocaravan. Gli agenti o rappresentanti di commercio possono dunque dedurre dal proprio reddito tali costi fino a un limite massimo di 5.164,57 euro, rispetto alla soglia base di 3.615,20 euro.

A partire dal 2018, per quanto riguarda l'esclusione delle auto dal super ammortamentosono esclusi dal perimetro di applicazione dell’agevolazione gli investimenti in:

  • veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR,
  • veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) ,
  • veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a).

Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164 (per tutto il 2017 l’esclusione era limitata ai veicoli di cui alle lett. b e b-bis, mentre l'agevolazione era stata estesa anche ai veicoli nuovi acquistati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 prevedendo, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, anche l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR).

Attenzione: per i veicoli utilizzati da noleggiatori, autoscuole e taxisti, cioè per le autovetture che costituiscono beni ad utilizzo esclusivamente strumentale, il super ammortamento vale per il 2017.

 

Riepilogo detraibilità IVA e deducibilità dei costi auto

La casistica aziendale, sia per la detraibilità dell’Iva che per la deducibilità degli ammortamenti e delle spese d’impiego, può essere così riepilogata:

  1. Autocarri > =35 q.li:
    IVA: si detrae il 100% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego, compreso pedaggi autostradali. Nel caso in cui essi vengano utilizzati occasionalmente per scopi extraziendali (es.: trasloco mobili di casa) e’ sufficiente autofatturarsi il servizio.
     
  2. Autovetture o autocarri < 35 q.li non affidate a dipendenti:
    b1) IVA: se ammettiamo un utilizzo promiscuo del mezzo, si detrae il 40% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego.
    COSTO: Il costo e’ ammortizzabile al 20% (con il limite del 20% di 18.076 elevato a 25.306,39 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31.12.2016), Le spese d’impiego si deducono al 20%.
    b2) IVA: se ammettiamo un utilizzo esclusivo impresa/professione, si detrae il 100% dell’Iva creando le prove di tale utilizzo esclusivo (es.: giornale di bordo con nominativi conducente, percorrenze e causali). L’Iva sulle spese d’impiego si detrae al 100% (compresi pedaggi autostradali).
    COSTO: Ma il costo e’ ammortizzabile al 20% ( con il limite del 20% di 18.076 elevato a 25.306,39 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31 dicembre 2016).
    Le spese d’impiego si deducono al 20%. Per il professionista la deducibilità parziale è ammessa solo per un veicolo.
    Per i vecoli nuovi acquistati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 la Legge si Stabilità 2016 aveva previsto l’incremento del 40% del costo di acquisizione e di conseguenza l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR. 
     
  3. Autovetture o autocarri < 35 q.li affidate a dipendenti dietro pagamento di un corrispettivo:
    IVA: si detrae il 100% dell’Iva, anche sulle spese d’impiego (compresi pedaggi autostradali).
    COSTO: Il costo e’ ammortizzabile al 70% senza limiti, le spese d’impiego si deducono al 70%.
     
  4. Agenti e Rappresentanti:
    IVA: di regola detraggono il 100% dell’Iva sia all’atto dell’acquisto dell’auto che sulle spese d’impiego.
    COSTO: Quanto alla deducibilità del costo d’acquisto dell’auto, essi deducono l’80%, col massimale per l’ammortamento dell’auto dell’80% di euro 25.822,84 elevato a 36.151,98 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, per effetto dell'agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.
    Il limite massimo applicabile ai noleggi di autovetture e agli autocaravan è, dal 2017 pari a 5.164,57 euro (fino al 2016 era di 3.615,20 euro)
    Anche le spese d’impiego sono deducibili all’80%.

 

Limiti di spesa di auto e motoveicoli fiscalmente deducibili

Ripetiamo di porre attenzione al fatto che l'esclusione dal beneficio dal 2018 riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164, mentre:

  • per tutto il 2017 l’esclusione era limitata ai veicoli di cui alle lett. b e b-bis, quindi per i veicoli utilizzati da noleggiatori, autoscuole e taxisti, cioè per le autovetture che costituiscono beni ad utilizzo esclusivamente strumentale, il super ammortamento era applicabile per il 2017.
  • per il 2016 l'agevolazione era stata estesa anche ai veicoli nuovi acquistati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 prevedendo, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, anche l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR).

Di seguito i limiti di spesa per auto e motoveicoli:

  • Autovetture:
    • Per gli acquisti effettuati fino al 14/10/2015 e dal 2017 : costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 18.076, percentuale di deducibilita’ 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 3.615;
    • per gli acquisti effettuati dal 15/10/2015 fino al 31/12/2016: costo massimo fiscalmente ammortizabile = euro 25.306,39, percentuale di deducibilità 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 5.061,27;
  • Autovettura affidata a dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta:
    nessun limite di costo massimo aumentabili del 40% per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31 dicembre 2016, e percentuale di deducibilità del 70%;
  • Autovettura acquisita in leasing: 
    l’importo massimo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 20% di (18.075,99 : costo auto concedente elevato a 25.306,39 per i contratti stipulati dal 15/10/2015 al 31/12/2016) x canoni annui di competenza, per un periodo non inferiore a 48 mesi indipendentemente dalla durata del contratto;
  • Autovettura acquisita in leasing ed affidata a dipendente per la maggior parte del periodo:
    l’importo annuo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 70% dei canoni di competenza, senza limiti;
  • Canoni di noleggio auto:
    costo massimo annuo fiscalmente ammesso = euro 3.615,20 (e’ previsto il ragguaglio ad anno), percentuale di deducibilita’ 20%, pertanto l’importo annuo fiscalmente deducibile = euro 723,00 (euro 154,80 per noleggio moto, euro 82,64 per noleggio ciclomotore);
  • Canoni di noleggio auto affidata a dipendente:
    nessun costo massimo annuo e deducibilita’ del 70% del costo del noleggio;

Autovetture acquisto / Autovetture in leasing

Acquisti fino al 14/10/2015
Acquisti dal 2017

Acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016 (*)

Affidata ad un dipendente per la > parte del periodo d’imposta (**)

Costo massimo fiscalmente ammortizzabile

18.075,99

25.306,39

-

Percentuale di deducibilità

20%

20%

70%

Massimo ammortamento fiscale nei 4 anni

3.615,20

5.061,27

-

(*): Si ricorda il requisito della novità del bene strumentale, che nel caso delle autovetture comprende anche i veicoli a chilometri zero, i veicoli in esposizione e per le società concedenti anche le autovetture in noleggio a lungo termine.

(**) Si ricorda che nel caso di auto affidata ad un dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta non c’è un limite al costo massimo fiscalmente detraibile, e che tale costo è aumentabile del 40% per effetto della Legge di Stabilità 2016, per gli acquisti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

  • Motocicli:
    costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 4.132 elevato a 5.784,32 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, percentuale di deducibilita’ 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 826,40 elevato a 1.156,86 a seguito dell'agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 70%;

Motocicli

Acquisti fino al 14/10/2015
Acquisti dal 2017

Acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016

Affidata ad un dipendente per la > parte del periodo d’imposta

Costo massimo fiscalmente ammortizzabile

4.131,66

5.784,32

-

Percentuale di deducibilità

20%

20%

70%

Massimo ammortamento fiscale nei 4 anni

826,40

1.156,86

-

  • Ciclomotori:
    costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 2.065,83 elevato a 2.892,16 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, percentuale di deducibilita’ 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 413,20 elevato a 578,43 per effetto dell'agevolazione introdotta dalla legge di Stabilità 2016; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 70%.

Ciclomotori

Acquisti fino al 14/10/2015
Acquisti dal 2017

Acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016

Affidata ad un dipendente per la > parte del periodo d’imposta

Costo massimo fiscalmente ammortizzabile

2.065,83

2.892.16

-

Percentuale di deducibilità

20%

20%

70%

Massimo ammortamento fiscale nei 4 anni

413,20

578,43

-

 

 




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