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Rottamazione-ter: ufficiale la riapertura dei termini



28 Giu 2019

Riapertura dei termini della definizione agevolata delle cartelle esattoriali: ecco come funziona.

Riaperti fino al 31 luglio 2019 i termini per aderire:

  • alla cd. rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;
  • al cd. saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

L’adesione dovrà essere fatta attraverso l’apposita domanda (che sarà pubblicata dall’Agente della riscossione entro 5 giorni dalla pubblicazione in gazzetta del Decreto crescita convertito in legge) e dovrà essere inviata entro il 31 luglio 2019.  
Il pagamento delle somme potrà essere effettuato:

  • in un ‘unica soluzione entro il 30 novembre,
  • in 17 rate:
    • la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute, entro il 30 novembre
    • le altre dovranno essere cosi scadenzate :ANNI 2020-2022
      • 28 Febbraio
      • 31 Maggio
      • 31 Luglio
      • 30 Novembre

E gli interessi dovranno essere calcolati a partire dal 1° dicembre 2019
Non trovano applicazione alla riapertura dei termini i commi del D.L. 119/2019 art.3 numero 21, 22, 24 e 24-bis, che disciplinano il trattamento dei soggetti che hanno aderito alle precedenti definizioni agevolate.
i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, (art.3 comma 23 DL 119/2018) potranno essere definiti:

  •  in un ‘unica soluzione entro il 30 novembre,
  • in 9 rate secondo le modalità sopra descritte.

Infine, secondo il comma 3 dell’articolo in commento le norme:

  •  si applicano alle dichiarazioni tardive, presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame;
  • non si applicano ai carichi affidati agli agenti della riscossione a titolo di risorse proprie tradizionali UE.

 

FONTE: FISCOETASSE.COM




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